Sostenibilità e obiettivi

data di pubblicazione: 03-12-2020

L’ Obiettivo del 65%  di raccolta differenziata nel comprensorio e di qualità delle raccolte

I rifiuti urbani e assimilati sono definiti dall’art. 184 del D.lgs. 152/06 e dai Regolamenti Comunali.

Il D.Lgs. n.152 del 2006 definisce per raccolta differenziata (RD), “la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico” e stabilisce che in ogni Comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari 65% di rifiuti prodotti.

La Legge Regionale n. 23/07 stabilisce che i comuni che, risultino avere superato nell’anno le percentuali obiettivo di raccolta differenziata fissate dalla normativa nazionale, usufruiscono di una riduzione degli importi del tributo. I Comuni che non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, vedono  applicata un’addizionale del 20%..

Tabella riepilogativa dei dati della Raccolta Differenziata dei Comuni soci SAT negli anni 2019- 2021

I dati riportati in tabella evidenziano un dato medio del 66,84% conseguito nel 2021 che conferma il superamento del limitie obiettivo fissato dalla normativa del 65%. Il leggero decremento rispetto al 2020 è un dato generlamente registrato ed è legato all’apice del fenomeno epidemiologico legato al Covid19 dovuto alle drastiche limitazioni imposte dai limiti fissati dalle Autorità. Tale condizione ha determinato un leggero calo mediamente intorno all’1,5% circa della quota di differenziata raccolta.

Alcuni Comuni (Albenga e Garlenda) registrano un dato di eccellenza assoluto, raggiungendo e superando l’80%.

Oltre al dato quantitativo è molto importante l’obiettivo di migliorare la qualità del materiale avviato a riciclo e recupero. Un buon indicatore può considerarsi il TRIR. La Legge regionale 20/15 “Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio” chiede di raggiungere risultati di riciclaggio, rispetto al rifiuto prodotto delle medesime frazioni, almeno del 45% al 2016 e del 65% al 2020 in termini di peso.

Per determinare il tasso percentuale di rifiuti inviati a effettivo riciclaggio e recupero, per ciascuna frazione, deve essere calcolato il rapporto tra la quantità inviata a riciclaggio e recupero e il quantitativo totale prodotto. Le tabelle seguenti mostrano il tasso rilevato nel corso del censimento rifiuti nel 2019. Si può notare il raggiungimento quasi totale del limite del 45% tranne pochissime eccezioni, con dati mediamente ben superiori al 70%-75%